Art. 1.
(Benefìci previdenziali).

      1. Dopo il comma 8 dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

      «8-bis. Il computo dell'anzianità contributiva utile ai fini pensionistici del personale civile dipendente dal Ministero della difesa impiegato presso gli stabilimenti e gli arsenali, nonché in strutture militari dell'Esercito, dell'Aviazione, della Marina e per quello addetto al servizio antincendi, che, in ragione dell'attività di servizio prestata, è stato esposto all'amianto per un periodo complessivamente non inferiore a cinque anni, è effettuato moltiplicando il periodo lavorativo e di effettiva esposizione all'amianto per il coefficiente di 1,5 per ogni anno o frazione di anno».